Avv. Giuseppina Ambrosino

Nola (NA)

                                                                       LA PENSIONE DI CITTADINANZA

 

È in vigore dal 29 gennaio il D.L. n. 4/2019  recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” nel quale è delineata la disciplina della c.d. pensione di cittadinanza.

La pensione di cittadinanza è una misura destinata al contrasto alla povertà delle persone anziane. E’ destinata ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni.

In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane.

Oltre al requisito anagrafico (età pari o superiore a 67 anni) i beneficiari dovranno soddisfare altri requisiti per poter ottenere la pensione di cittadinanza.

1) essere in possesso della cittadinanza italiana o di Stati membri UE, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 2) avere residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

 

                                                                            Requisiti Nucleo Familiare

 

Con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare dovrà possedere:

– ISEE inferiore a 9.360 euro;

– Valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a euro 30.000;

– Un valore del patrimonio mobiliare non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo. Questo fino ad un massimo di euro 10mila, incrementato di ulteriori mille euro per ogni figlio successivo al secondo. I predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;

– Valore del reddito familiare inferiore a 7.560 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista dal decreto oppure 9.360 euro qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in affitto.

Inoltre, nessun componente il nucleo familiare dovrà essere intestatario o avere disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto. Nonché di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc.  Immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli. Per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità.

 

                                                                        Integrazione del reddito familiare

 

Con la pensione di cittadinanza non si assiste ad alcun aumento della pensione minima ma rappresenterà un’integrazione del reddito familiare e non dell’assegno pensionistico.

Il beneficio, di durata continuativa non superiore a 18 mesi (rinnovabile), decorrerà dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile sarà pari a un dodicesimo del valore su base annua. Essa viene suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare, e, infine, su di essa non grava l’IRPEF.

La domanda per il beneficio va presentata dopo il quinto giorno di ciascun mese mediante modalità telematica o anche presso i CAF. Questo deve avvenire previa stipula di una convenzione con l’INPS il verifica entro cinque giorni lavorativi il possesso dei requisiti per l’accesso al Reddito di cittadinanza. Sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate.

Il beneficio economico è erogato attraverso una carta elettronica e somme accreditate dovranno essere fruite entro il mese successivo a quello di erogazione. L’ammontare non speso o prelevato, a eccezione di arretrati, verrà sottratto (nei limiti del 20% del beneficio erogato) nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso.

 

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